(Pubblicata  nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n.
                      152 del 31 dicembre 1999)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                         Oggetto e finalita'
    1.  La  Regione  persegue  lo  sviluppo qualificato dei sistemi e
delle   imprese   agroalimentari.   A  tal  fine  incentiva  la  loro
riorganizzazione,  il  miglioramento della qualita' dei prodotti, dei
processi   produttivi   e   dell'organizzazione  delle  attivita'  di
raccolta,     lavorazione,     trasformazione,     conservazione    e
commercializzazione   dei   prodotti   agricoli,  nonche'  di  quelle
strettamente connesse.
    2.  L'insieme  degli  interventi previsti dalla presente legge e'
volto:
      a) ad incrementare la competitivita' e la qualita' del comparto
agroalimentare   regionale,   nel  rispetto  delle  norme  di  tutela
ambientale e delle disposizioni comunitarie;
      b)  ad  assicurare  una  partecipazione adeguata e duratura dei
produttori agricoli ai vantaggi economici delle iniziative;
      c)  a  consolidare  l'occupazione  nelle  imprese  del  settore
agroalimentare e nei servizi connessi.
    3.  Ai  fini  di  cui  al  comma  1 la Regione concede aiuti alle
imprese ai sensi degli articoli da 3 a 8.