(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 152 del 31 dicembre 1999) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Oggetto e finalita' 1. La Regione persegue lo sviluppo qualificato dei sistemi e delle imprese agroalimentari. A tal fine incentiva la loro riorganizzazione, il miglioramento della qualita' dei prodotti, dei processi produttivi e dell'organizzazione delle attivita' di raccolta, lavorazione, trasformazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, nonche' di quelle strettamente connesse. 2. L'insieme degli interventi previsti dalla presente legge e' volto: a) ad incrementare la competitivita' e la qualita' del comparto agroalimentare regionale, nel rispetto delle norme di tutela ambientale e delle disposizioni comunitarie; b) ad assicurare una partecipazione adeguata e duratura dei produttori agricoli ai vantaggi economici delle iniziative; c) a consolidare l'occupazione nelle imprese del settore agroalimentare e nei servizi connessi. 3. Ai fini di cui al comma 1 la Regione concede aiuti alle imprese ai sensi degli articoli da 3 a 8.